Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, si applicano anche all'Isola d'Elba, nel rispetto di quanto previsto del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.